Chi può fare la vendita diretta?

Chi è l'imprenditore agricolo?

Art.1 del d.lgs n.228/2001

La vendita diretta dei prodotti agricoli è stata, negli ultimi anni, oggetto di alcuni importanti interventi legislativi che ne hanno modificato la connotazione.
 Tra questi provvedimenti legislativi il più importante è contenuto nel decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001.


Prima di esaminare il dettato normativo, è doveroso segnalare che il d.lgs 228, che all’art. 4 disciplina l’attività di vendita degli imprenditori agricoli, non fa alcun riferimento alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti”, e che pertanto rimane il dubbio se tale legge, che per quasi quaranta anni ha disciplinato la materia, debba intendersi abrogata implicitamente.
 
I soggetti che possono esercitare la vendita diretta

a) Gli imprenditori agricoli
L’art. 1 del d.lgs n. 228/2001, modificando l’art. 2135 del codice civile, definisce imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

  • coltivazione del fondo
  • selvicoltura (scienza che si occupa della coltivazione e dello sfruttamento razionali dei boschi)
  • allevamento di animali
  • attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Novità particolarmente rilevante è la disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 1 del d.lgs n. 228/2001 che accomuna agli imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al novellato art. 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le società semplici esercenti attività agricola devono essere iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile (vedi art. 2 del d.p.r. n. 558/99), e questa iscrizione, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile (quest’ultimo articolo del codice civile stabilisce che i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza).
Il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38.”, ha poi individuato con precisione quando un produttore agricolo può definirsi “produttore agricolo professionale”.
Assume questa qualifica colui che in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999:

  • dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;
  • ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

b) Gli enti e le associazioni in genere
Il decreto legislativo n. 99/04 ha inoltre esteso la disciplina amministrativa in materia di vendita diretta di cui al d.lgs n. 228/01 anche agli enti e alle associazioni che intendono vendere direttamente prodotti agricoli.
In particolare l’art. 4, comma 1, del decreto dispone “La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli”.
La disposizione è molto generica in quanto non viene precisato di quali enti ed associazioni si tratti e se questi, per avvalersi delle procedura semplificata di cui all’art. 4 del d.lgs n. 228/01 debbano porre in vendita solo prodotti conferiti dagli associati.

Su questa tematica, particolarmente interessante in quanto tra questi enti ed associazioni potremmo includere anche quelli che, in particolari ricorrenze, chiedono alle amministrazioni di vendere in tutte le piazze agrumi, azalee, uova di cioccolato al fine di reperire fondi per le loro attività istituzionali, l’Anci nella citata nota di chiarimenti così si è espressa:

“Quest’ultima norma prende in considerazione in maniera generica, senza alcuna specificazione in ordine alla loro natura giuridica, enti ed associazioni interessati ad esercitare direttamente la vendita di prodotti agricoli.
Invero, la norma non dispone espressamente che debba trattarsi di vendita di beni prodotti direttamente dagli stessi enti ed associazioni né limita il proprio ambito applicativo alla vendita di prodotti di cui i medesimi enti e associazioni si approvvigionino da soggetti ad essi aderenti o associati. Di conseguenza, si può ritenere ammessa la possibilità che la disciplina amministrativa di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 trovi applicazione anche per la più probabile ipotesi di acquisto e rivendita di prodotti agricoli da parte di tali soggetti di diritto.
Ipotesi quest’ultima che nella prassi non è molto diffusa, ma che la norma in commento sembra voler incentivare, introducendo una semplificazione in termini di adempimenti amministrativi da rispettare per dare inizio all’attività di vendita.
Peraltro, occorre evidenziare che l’utilizzo delle parole “enti e associazioni” comporta che la disposizione in esame debba trovare applicazione con riguardo a tutti i soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, ossia alle persone giuridiche ed agli enti di fatto. Nella prima categoria di enti rientrano i soggetti di diritto dotati di capacità giuridica propria, distinti dalle persone fisiche che concorrono a formarli e dotati di autonomia patrimoniale perfetta (esempio: le società; le associazioni riconosciute; le fondazioni) e vi sono compresi non solo le persone giuridiche private bensì anche quelle pubbliche (gli enti pubblici e gli enti pubblici economici).
Per enti di fatto, invece, si intendono quei complessi organizzati di soggetti e di beni diretti alla realizzazione di uno scopo, economico o meno, che non abbiano ottenuto o richiesto il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione competente (esempio: le associazioni non riconosciute – tra cui sindacati e partiti politici –; i comitati non riconosciuti; le organizzazioni di volontariato).
Stante l’ampiezza e la genericità della previsione di cui all’articolo 4 in commento in ordine ai soggetti che possono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli è, pertanto, possibile riferire la novità in esame ad un novero indeterminato di soggetti, a cui probabilmente neanche il legislatore aveva pensato. Inoltre, la norma sembra riferita sia all’ipotesi dell’attività di vendita posta in essere da enti e associazioni in forma episodica – come può avvenire in occasione di vendite finalizzate al ricavo di denaro da devolvere in beneficenza – sia alla fattispecie di vendita diretta posta in essere in forma abituale e continuativa, in tal caso venendosi a configurare l’esercizio di un’attività di carattere imprenditoriale”.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La spesa in campagna emilia romagna