I requisiti morali per la vendita
Comma 6 art.4 del d.lgs n.228/2001
I requisiti morali richiesti per la vendita sono indicati nel comma 6 dell’art. 4 del d.lgs n. 228/2001: questo comma precisa che non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti :
- in materia di igiene e sanità
- di frode nella preparazione degli alimenti.
Il divieto alla vendita ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Il d.lgs n. 228/01 è meno rigoroso della legge n. 59/63 che annovera un numero maggiore diretti che sono ostativi alla vendita diretta dei prodotti agricoli, come si evidenzia sotto:
requisiti morali (Legge 59/63 e d.lgs 228/01)
delitti contro:
- economia pubblica (artt.499-512 c.p.)
- industria/commercio (artt.513-517 c.p.)
- salute pubblica
delitti in materia di:
- frode nella preparazione degli alimenti (art.516 c.p.)
- igiene
- sanità