I prezzi per la vendita diretta
Disciplinati dal d.lgs del 31 marzo 1998, n.114
Il d.lgs 31 marzo 1998, n. 114 prevede l’obbligo di indicare, in modo chiaro e ben leggibile, i prezzi di tutte le merci esposte al pubblico per la vendita al dettaglio sia sulle aree private che sulle aree pubbliche.
Le disposizioni del d.lgs n. 114/98 non si applicano, però, a coloro che, pur immettono sul mercato dei prodotti che derivano dalla loro attività (artigiani, produttori industriali ecc..), non rientrano nella definizione di commercio (1).
Questi soggetti, fino all’entrata in vigore del Codice del Consumo, adottato con d.lgs n. 206/2005, erano almeno soggetti all’obbligo dell’indicazione dei prezzi per unità di misura, come previsto dal d.lgs n. 84/2000.
Il legislatore del d.lgs n. 84/2000, ora abrogato, all’art. 1, comma 1, aveva definito:
a) alla lettera g) commerciante: qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale;
b) alla lettera h) consumatore: qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale.
Secondo queste definizioni, erano soggetti all’osservanza dell’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura non solo coloro che ponevano in vendita al dettaglio dei prodotti nell’ambito di un’attività commerciale vera e propria ma anche chi poneva in vendita prodotti che derivano da un’attività professionale.
Con questa disposizione, pertanto, erano soggette a tale obbligo quelle categorie di persone fisiche o giuridiche che l’art. 4, comma 2, del d.lgs n. 114/98 ha escluso dall’applicazione delle disposizioni del decreto stesso e - per il caso che a noi interessa in questa trattazione - dall’osservanza dell’obbligo della pubblicizzazione dei prezzi.
Il legislatore del d.lgs n. 206/2005 ha eliminato dall’elenco delle definizioni quelle di commerciante e di consumatore e, pertanto, ha sottratto dall’ambito di applicazione del decreto tutti coloro che pongono in vendita prodotti che derivavano da un’attività professionale..
I produttori agricoli, quindi, non hanno l’obbligo di esporre nè i prezzi dei prodotti esposti alla vendita né di indicare per essi il prezzo per unità di misura.
La disciplina sanzionatoria
Come la legge n. 59/63 anche il d.lgs n. 228/2001 non prevede sanzioni, ma al comma 7 dell’art. 4 stabilisce che alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
Questa disposizione del d.lgs n. 114/98 precisa che il decreto non si applica ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni. Si ritiene pertanto che il produttore agricolo che non eserciti l’attività di vendita nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e - stante la nuova disposizione contenuta nel comma 7 dell’art. 4 del d.lgs n. 228/2001 – al d.lgs 18 maggio 2001, n. 228, sia soggetto alla disciplina del dlgs n.114/98 e pertanto alle sanzioni previste dagli artt. 22 e 29 del decreto.